Certificazioni anagrafiche

Descrizione

L'Ufficiale d'Anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, e fatti salvi i divieti previsti da speciali disposizioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia degli iscritti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), nonché ogni altra informazione ivi contenuta.
Servizio certificazioni online (ANPR)
I cittadini possono richiedere per se stessi e per i componenti della propria famiglia i certificati anagrafici digitali sul sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente:

https://www.anagrafenazionale.interno.it/

Solo in questo caso i certificati sono esenti dall’imposta di bollo fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 62, comma 3, del d. Lgs. n. 82/2005.

È possibile ottenere i seguenti certificati (anche cumulativi): anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero), di stato civile, di stato di famiglia, di residenza in convivenza, di stato di famiglia Aire, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, anagrafico di unione civile, di contratto di convivenza.

Per la fruizione del servizio il cittadino deve essere in possesso di credenziali SPID, CIE (Carta d’identità elettronica)  o  CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Rilascio certificazioni allo sportello

I certificati anagrafici sono soggetti all’assolvimento dell’imposta di bollo così come previsto dall’articolo 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo) e dall’articolo 1 della Tariffa allegata al citato D.P.R. n. 642/1972, fatte salve specifiche esenzioni previste dalla legge per determinati usi. La marca da bollo da euro 16,00 deve essere preventivamente acquistata in tabaccheria e presentata dall’interessato al momento della richiesta del certificato.

Le certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.

Con l'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011) che ha modificato l’art. 40 del DPR 445/2000, i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati (assicurazioni, banche, studi notarili, commercialisti, avvocati, istituti scolastici privati ecc.) e, pertanto,  soggetti all'imposta di bollo, salvo deroghe che devono essere esplicitamente dichiarate con l'indicazione dell'uso e della norma di legge che verrà riportata sul certificato.

Documentazione da presentare

Nel caso in cui le certificazioni vengano richieste presso gli sportelli comunali è necessario identificarsi presentando un documento di riconoscimento.

Costi e validità

Salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa per specifici usi, il rilascio dei certificato è assoggettato all’imposta di bollo di Euro 16,00 ed è pertanto necessario premunirsi della marca da bollo. 
Le certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio

Tempi di evasione

Immediato allo sportello fatto salvo il rilascio delle certificazioni storiche

Normativa

  • Artt. 33-37 D.P.R. 30.05.1989 n. 223

Tabella B    D.P.R. 26.10.1972 n. 642

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