Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello
Descrizione
L'albo dei Giudici Popolari è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di Giudice Popolare presso la Corte d'Assise e la Corte di Assise di Appello, costituito dai nominativi dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di Giudici Popolari presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.
Requisiti di iscrizione Corte di Assise
-Cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici
-Buona condotta morale
-Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
-Titolo di studio finale di scuola media di primo grado
Requisiti di iscrizione Corte di Assise di Appello
-Cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici
-Buona condotta morale
-Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
-Titolo di studio finale di scuola media di secondo grado
Condizioni di incompatibilità
Sono comunque esclusi dall'ufficio di giudice popolare le seguenti categorie di persone:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Quando presentare la domanda
Dal 1^ aprile al 31 luglio di ogni anno dispari (ogni due anni).
Modalità di iscrizione
Presentare la domanda corredata di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Durata
L'iscrizione all'albo è permanente fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.
Notizie utili
- i giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano dispensati dal presidente della Corte di Assise su richiesta motivata per legittimo impedimento;
- l'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive;
- i giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai magistrati di tribunali e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche
- ai giudici popolari spetta una indennità per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione (art. 36 L. 10/04/1951, n.287).
Riferimenti legislativi
- Legge 10 aprile 1951, n. 287 recante
"Riordinamento dei giudizi di assise";
- Legge 5 maggio 1952, n. 405;
- Legge 27 dicembre 1956, n. 1441.
Modulistica
- modulo domanda_albo_giudici_popolari_2025