Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello

Descrizione
L'albo dei Giudici Popolari è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di Giudice Popolare presso la Corte d'Assise e la Corte di Assise di Appello, costituito dai nominativi dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.  L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di Giudici Popolari presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.

Requisiti di iscrizione Corte di Assise

-Cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici
-Buona condotta morale
-Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
-Titolo di studio finale di scuola media di primo grado

Requisiti di iscrizione Corte di Assise di Appello

-Cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici
-Buona condotta morale
-Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
-Titolo di studio finale di scuola media di secondo grado

Condizioni di incompatibilità

Sono comunque esclusi dall'ufficio di giudice popolare le seguenti categorie di persone:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Quando presentare la domanda

Dal 1^ aprile al 31 luglio di ogni anno dispari (ogni due anni).

Modalità di iscrizione
Presentare la domanda corredata di copia del titolo di studio in possesso e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Durata
L'iscrizione all'albo è permanente fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.

Notizie utili
- i giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano dispensati dal presidente della Corte di Assise su richiesta motivata per legittimo impedimento;
- l'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive;

- i giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai magistrati di tribunali e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche
- ai giudici popolari spetta una indennità per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione (art. 36 L. 10/04/1951, n.287).

Riferimenti legislativi
- Legge 10 aprile 1951, n. 287 recante
   "Riordinamento dei giudizi di assise";
- Legge 5 maggio 1952, n. 405;
- Legge 27 dicembre 1956, n. 1441.

Modulistica
- modulo di domanda

 

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