Iscrizione all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani residenti all'estero)

Descrizione

L'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) è stata istituita con la Legge n. 470/1988 allo scopo di mantenere un collegamento tra il cittadino italiano residente all'estero ed il comune italiano da cui é emigrato o nei cui registri dello stato civile è iscritto o trascritto il suo atto di nascita, permettendo nel contempo la sua iscrizione nelle liste elettorali e quindi l'esercizio del diritto di voto.
L'iscrizione all'A.I.R.E. viene effettuata:
· per trasferimento della residenza da un Comune Italiano all'estero (il cittadino viene cancellato dall'A.P.R. - anagrafe della popolazione residente - e viene iscritto nell'A.I.R.E.) con l'intendimento di dimorarvi più di 12 mesi e non per esercitarvi occupazioni stagionali;
· su richiesta dell'interessato, per trasferimento dall'A.I.R.E. di un altro Comune, a condizione che vi siano congiunti iscritti nell'A.I.R.E. o nell'A.P.R. del Comune in cui si chiede l'iscrizione;
· per trascrizione dell'atto di nascita di cittadino italiano nato all'estero nei registri dello stato civile del comune;
· per esistenza all'estero giudizialmente dichiarata.

Iscrizione nell'AIRE
La richiesta di iscrizione nell'A.I.R.E. di un comune italiano, va presentata al Console Italiano dello Stato Estero di residenza entro 90 giorni dall'avvenuto trasferimento.
Il cittadino può anche comunicare all'Ufficio Anagrafe il trasferimento alcuni giorni prima della partenza.

 Cancellazione A.I.R.E.

La cancellazione avviene in caso di:
· Rimpatrio nel Comune (con conseguente iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente), previa comunicazione al consolato competente;
· rimpatrio in altro Comune Italiano;
· decesso o morte giudizialmente dichiarata;
· perdita della cittadinanza italiana;
· trasferimento all'A.I.R.E. di altro Comune;
· irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
1) trascorsi cento anni dalla nascita;
2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'A.I.R.E., l'indirizzo all'estero;
4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'art. 6 della legge 7/2/1979, n.40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento Europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione Europea nonché le consultazioni referendarie locali.
 

Documentazione da presentare

Documentazione non presente.

Costi e validità

Nessun costo.

Tempi di evasione

La pratica viene esperita da parte del Consolato.
L'iscrizione all'A.I.R.E. decorre:
- Dalla data della comunicazione all'Ufficio Anagrafe del trasferimento, qualora venga fatta preventivamente, oppure
- Dalla data di arrivo al protocollo del Comune della comunicazione del Consolato, oppure
- Dalla data della trascrizione dell'atto di nascita.

 Normativa

- Legge n. 470 del 27.10.1988;
- D.P.R. n. 323 del 6.9.1989;
- Circolare M.I.A.C.E.L. n. 12 del 26.6.1990.

Note Aggiuntive

· L'iscritto all'A.I.R.E. deve far pervenire al Comune tramite Consolato tutte le notizie relative alle variazioni anagrafiche e di stato civile (indirizzo, nascite figli, matrimoni ecc.).
· Il cittadino iscritto all'A.I.R.E. ha la facoltà di ottenere da parte del Comune di iscrizione il rilascio di:
- carta d'identità;
- certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, stato libero alla data dell'emigrazione all'estero, cittadinanza alla data dell'emigrazione all'estero, godimento diritti civili e politici), e di stato civile (relativamente agli atti formati o trascritti nel comune);
- tessera elettorale ed eventuale duplicato.
· I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 non possono ottenere l'iscrizione all'A.I.R.E.

 

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