Notizie | Dall'Ente

Ordinanza Ministero della Salute

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) è fatto OBBLIGO dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

b) sono SOSPESE le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

In allegato ordinanza.

torna all'inizio del contenuto